
07 Apr Caregiver: niente Ape Social e pensione precoci se muore l`assistito
L’INPS fornisce ulteriori chiarimenti sui requisiti e sul riconoscimento del’Ape Social e della pensione precoci come modificati dalla Legge di Bilancio n. 205/2017
Entrambi i benefici (pensione anticipata precoci e APE Sociale), infatti, sono stati recentemente modificati dall’ultima legge di Bilancio.
Quando i benefici sono riconosciuti a invalidi e caregiver?
L’Istituto si sofferma sul riconoscimento dei due benefici ai soggetti con invalidit civile almeno pari al 74% e ai c.d. caregiver: questi ultimi sono coloro che prestano assistenza da almeno 6 mesi al coniuge, partner dell’unione civile, parente o affine convivente fino al secondo grado affetto da handicap grave ex legge n. 104/1992.
Se le predette condizioni, invece, vengono meno successivamente alla data di decorrenza effettiva dei trattamenti non far venir meno il diritto ai benefici in parola. Per i soggetti che avranno perfezionato i requisiti e le condizioni nell’anno 2017, lo stato di invalidit almeno pari al 74% e l’esistenza in vita dell’assistito dovranno, invece, sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Benefici lavori gravosi: per quanto tempo bisogna aver svolto l’attivit?
In particolare, l’interessato dovr aver svolto l’attivit lavorativa c.d. “gravosa” per almeno 7 o 6 anni nel periodo compreso, rispettivamente, nei 10 o 7 anni precedenti la data di perfezionamento dei requisiti anagrafico e/o contributivo, ovvero, la successiva data di:
a) presentazione della domanda di “certificazione“, in caso di svolgimento di attivit lavorativa alla stessa data;
b) versamento/accredito dell’ultima contribuzione, in caso di avvenuta cessazione dell’attivit lavorativa.
L’accertamento di tale condizione, anche in via prospettica, dovr sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Inoltre, i 7 e 6 anni di attivit lavorativa c.d. gravosa, spiega l’INPS, dovranno essere intesi come periodi di anzianit contributiva riferita ad attivit lavorativa c.d. gravosa, maturati dal lavoratore dipendente nel periodo di riferimento indicato dalla legge.
Ai fini del computo della suddetta anzianit contributiva saranno utili “i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attivit lavorativa c.d. gravosa e i periodi in cui stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attivit c.d. gravosa (ad esempio, malattia, congedi per handicap, maternit nel rapporto di lavoro, etc.)“.
Per ottenere il beneficio, quindi, nell’arco temporale dei 10 o 7 anni il lavoratore dovr risultare in possesso di contribuzione obbligatoria riferita ad attivit lavorativa c.d. gravosa e/o di contribuzione figurativa per eventi verificatisi in costanza del rapporto di lavoro c.d. gravoso che, complessivamente considerata, sia rispettivamente pari ad almeno 7 o 6 anni.
Domande: i termini per i soggetti “certificati” nel 2017
Nel 2017 per i soggetti c.d. “certificati”, ovverosia coloro che alla data di verifica delle condizioni avevano cessato l’attivit lavorativa e gi maturato tutti i requisiti e le condizioni, la decorrenza del trattamento sar retrodatata al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni e, comunque, non anteriormente al 1 maggio 2017.
Ci indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio, purch, per l’APE sociale, la stessa non sia effettuata oltre i termini per la sperimentazione (31 dicembre 2018).
Anche i soggetti che hanno acquisito lo “status” di invalido al 74% o hanno perfezionato i 6 mesi di assistenza e convivenza nel mese di dicembre 2017 e che hanno presentato domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, potranno beneficiare del regime delle decorrenze alla maturazione dei requisiti previsto per l’anno 2017. Tuttavia, i relativi trattamenti non potranno avere decorrenza anteriore al primo gennaio 2018.
Cumulabilit tra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia
Quanto alla possibilit di cumulo dei benefici in oggetto con l’accesso alla pensione in salvaguardia, l’Inps richiama la nota n. 7214/2017 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la quale ha chiarito che “i soggetti che abbiano gi ottenuto la certificazione per l’accesso alla pensione in salvaguardia, hanno la facolt di optare tra le due prestazioni“.
Pertanto, ove le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale/beneficio “precoci” siano presentate da soggetti che abbiano gi ottenuto la certificazione per la salvaguardia, la Struttura territoriale dovr convocare i richiedenti e invitarli a effettuare, per iscritto, una scelta.
In particolare, le Strutture dovranno informare gli utenti della circostanza che l’accoglimento della domanda di verifica delle condizioni per l’APE sociale/beneficio “precoci” non assicura l’accesso al beneficio se il soggetto perde lo status prima della decorrenza dell’indennit o non perfeziona i requisiti
Lavori gravosi: integrazione documentale per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai benefici summenzionati, in relazione allo svolgimento delle attivit gravose, dovranno essere presentate in modalit telematica.
Pertanto, per le domande relative allo svolgimento di attivit gravose presentate entro il 1 marzo 2018 e relative al riconoscimento delle condizioni per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. “precoci”, sar consentita l’integrazione della documentazione esclusivamente con il nuovo modello AP116 (aggiornato ai sensi della legge di bilancio 2018) , entro il 13 aprile 2018, senza modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.
Entro la stessa data e con le stesse modalit sar consentita anche l’integrazione della documentazione per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dell’APE sociale (termine ultimo di presentazione 31 marzo 2018).