
17 Mag Coniuge gay? Matrimonio nullo solo per la Chiesa
Per la Cassazione la prolungata convivenza, oltre tre anni con nascita di una figlia, impedisce la delibazione della sentenza dei giudici ecclesiastici nella Repubblica Italiana
di Lucia Izzo – L’omosessualit del marito viene a galla a dopo le nozze, a seguito di una prolungata convivenza (14 anni) durante la quale la coppia ha messo al mondo anche una bambina. Tutte circostanze che impediscono la delibazione della sentenza dei giudici ecclesiastici che hanno deciso per la nullit del matrimonio.
Tanto ha deciso la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 11808/2018 (qui sotto allegata) pronunciatasi sul ricorso di una donna contro la sentenza della Corte d’Appello che, accogliendo l’opposizione del marito, aveva rigettato la sua domanda.
Nel dettaglio, la signora puntava a ottenere dal giudice la declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica di nullit del matrimonio, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale e confermata dalla Sacra Rota stante l’incapacit del marito, in quanto omosessuale, “ad assumere gli oneri e gli obblighi del matrimonio“.
Omosessualit scoperta dopo il matrimonio? Niente annullamento se c’ lunga convivenza
La conclusione della Corte d’Appello, dunque, conforme all’indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia secondo cui la prolungata convivenza esprime una volont di accettazione del rapporto che ne seguito, con cui incompatibile, dunque, l’esercizio della facolt di rimetterlo in discussione altrimenti riconosciuta dalla legge.
Nell’accogliere l’opposizione del marito alla richiesta delibazione avanzata dalla moglie, la Corte d’Appello ha accertato, sulla base del materiale probatorio in atti, che la convivenza dei coniugi si era protratta per 14 anni: nei primi 6/7 si era realizzata “una condotta oggettiva coerente con l’unione coniugale” tanto che la coppia aveva deciso di comune accordo di avere una figlia e, solo dopo la nascita di quest’ultima, era venuta alla luce la “disinclinazione eterosessuale” del marito.
Non essendo possibile in sede di legittimit effettuare una differente valutazione del materiale probatorio o un diverso accertamento di fatto, e non offrendo la ricorrente elementi per mutare l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il ricorso dichiarato inammissibile.