
17 Dic Divorzio: niente assegno alla ex che da separata conduce una vita dignitosa
Per la Cassazione, non basta il mero divario tra i redditi degli ex se la signora ha continuato, dopo la separazione, a svolgere un’esistenza dignitosa
di Lucia Izzo – Non tenuta a percepire l’assegno divorzile l’ex che, dopo aver abbandonato la casa coniugale, ha da sempre condotto una vita dignitosa, anche in costanza di separazione, senza aver mai percepito alcunch dal marito.
Questa la conclusione a cui giunta la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 30257/2017 (qui sotto allegata), respingendo il ricorso di una ex moglie.
In prime cure, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi, il Tribunale aveva posto a carico dell’uomo un assegno pari a euro 700 mensili da corrispondere alla ex.
Per i giudici, il mero divario esistente tra le posizione reddituali tra i due nell’attualit, eventualmente rilevate come criterio di quantificazione, non sufficiente ai fini della prova del diritto all’assegno. L’ex moglie, infatti, non avrebbe fornito prove relative all’insussistenza di una situazione patrimoniale adeguata per un’esistenza dignitosa.
Niente assegno divorzile all’ex che conduce un tenore di vita dignitoso
Ancora, la donna si duole della mancata valutazione delle risorse economiche del proprio ex coniuge e dell’omessa considerazione del tenore di vita mantenuto durante il matrimonio.
Nel respingere il ricorso, gli Ermellini ribadiscono la natura assistenziale dell’assegno post divorzile, condividendo la decisione del giudice a quo sulla mancanza di prove adeguate da parte della donna sull’insussistenza di una condizione di vita dignitosa.
La ex moglie non aveva neppure chiesto alcunch per il proprio mantenimento e, difatti, nulla aveva ottenuto in sede di separazione, essendosi accertato che godeva di indipendenza economica idonea a garantirle il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Per il Collegio, in tale situazione, non pu assumere rilievo il mero divario economico attualmente esistente tra le parti, trattandosi di criterio che viene utilizzato ai fini della quantificazione solo quando risultano soddisfatte le ragioni poste alla base del diritto all’attribuzione.