
10 Set Divorzio: sì alla sentenza straniera ma va rispettato l`interesse del minore
Per l’Avvocato Generale della CGUE va riconosciuta la sentenza del giudice che si pronunciato per primo, ma sempre che non sia violato l’ordine pubblico e sia garantito l’interesse del minore
In ambito di procedimenti riguardanti affidamento e responsabilit genitoriale, deve essere sempre garantito e tutelato il superiore interessedel minore.
Sono queste le conclusioni adottate dall’Avvocato generale della Corte di giustizia europea Yves Botper quanto riguarda la causa C-386/17 originata dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione italiana.
La vicenda
La vicenda, come riporta il Sole 24 Ore, ha visto schierati l’uno contro l’altro un cittadino italiano e una cittadina rumena che si erano sposati nel 2005 e si erano stabiliti in Italia. Il rapporto, da cui era nato anche un figlio, era per finito un anno dopo e la donna era tornata in Romania portando con s il piccolo di pochi mesi, senza pi fare ritorno in Italia.
Pochi mesi dopo la sentenza straniera, anche il Tribunale di Teramo si pronunciava disponendo l’affidamento esclusivo del minore al padre, non riconoscendo (come richiesto dalla donna) l’esito della sentenza pronunciata in Romania.
Per il Tribunale italiano, infatti, i giudici stranieri non avrebbero dovuto intromettersi sulla vicenda loro affidata in un momento antecedente e, con la loro decisione, questi avevano violato le regole sulla litispendenza nel momento in cui non si erano astenuti dal giudicare una vicenda gi sub iudice in Italia.
Aditi dall’ex marito, invece, i giudici di Cassazione ritengono di affidarsi alla CGUE per stabilire se la violazione delle regole sulla litispendenza incida esclusivamente sulla determinazione della competenza giurisdizionale o possa costituire motivo ostativo al riconoscimento nello Stato membro, la cui autorit giurisdizionale sia stata preventivamente adita, della pronuncia assunta nello Stato membro, la cui autorit giurisdizionale sia stata successivamente adita.
In particolare, la Cassazione ritiene che il giudice rumeno, adito per secondo, sarebbe stato sprovvisto del potere di decidere e che la decisione che invece era stata pronunciata era idonea a ledere l’ordine pubblico nazionale, da qui la sua non riconoscibilit in Italia.
Le valutazioni dell’Avvocato generale
Pertanto, si ritiene che nel caso di specie i giudici rumeni abbiano violato le norme sulla litispendenza. Essi, in altri termini, non erano competenti ad adottare decisioni sulla vicenda in questione, essendo invece competenti le giurisdizioni italiane, adite per prime con la causa di separazione.
Da tale conclusione sorge la necessit di valutare le conseguenze del riconoscimento in Italia delle decisioni emesse dai giudici in violazione dei precetti sulla litispendenza. Secondo l’Avvocato, pu esservi un rifiuto di riconoscere una decisione in materia di responsabilit genitoriale, ai sensi del reg. 2201/2003, solo quando tale decisione appare manifestamente contraria all’ordine pubblico.
Alla giurisdizione nazionale, tuttavia, espressamente vietato ogni controllo sulla competenza della giurisdizione dell’altro Stato membro, anche qualora l’incompetenza sia determinata dalla violazione delle regole sulla litispendenza.
Sul punto, la stessa giurisprudenza della CGUE ha soggiunto che il giudice dello Stato richiesto non pu rimettere in discussione la finalit del regolamento n. 2201/2003, rifiutare il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato membro per il solo motivo che esso ritiene che in tale decisione il diritto nazionale o il diritto dell’Unione sia stato male applicato.
Tuttavia, l’Avvocato generale rammenta che alla violazione delle regole sulla litispendenza potrebbe essere sottesa anche quella riguardante diritti fondamentali riconosciuti dall’Unione (es. diritto di difesa, al rispetto di tempi ragionevoli del processo, ecc.): in tal caso, ove il giudice ravvisi una violazione dell’ordine pubblico, sarebbe giustificato il mancato riconoscimento della sentenza straniera.
In particolare, in materia di affidamento e di responsabilit genitoriale, deve essere l’interesse superiore del minore a dover guidare ogni decisione. Inoltre, laddove uno Stato membro abbia violato le regole sulla litispendenza, la Commissione potr sempre valutare la sussistenza dei presupposti per un ricorso per inadempimento innanzi alla Corte di Giustizia.