
25 Dic Divorzio: spetta l`assegno all`ex moglie sfrattata
Per la Cassazione corretto l’esborso a favore della donna non indipendente e autosufficiente economicamente che dopo aver subito uno sfratto per morosit andata a convivere con un’anziana prestando assistenza in cambio dell’alloggio
La vicenda
Nonostante il giudice a quo avesse ridotto l’importo dell’esborso (da 1500 a 1000 euro), il marito contesta innanzi ai giudici di legittimit proprio la configurabilit dei presupposti per la concessione dell’assegno divorzile, ex art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, ritenendoli insussistenti nella fattispecie.
In sostanza, secondo il ricorrente, la Corte di merito non avrebbe adeguatamente valutato le condizioni reddituali sia proprie sia della ex moglie, la quale, secondo la difesa, avrebbe percepito redditi da un’attivit lavorativa svolta in nero.
Cassazione: assegno alla ex sfrattata
In realt, sottolinea la Cassazione respingendo il gravame, la Corte d’appello, nel confermare l’attribuzione dell’assegno divorzile, seppure in una misura ridotta rispetto a quella determinata dal primo giudice, ha accertato l’inadeguatezza dei redditi della donna, tali da non permetterle di far fronte alle normali esigenze di vita.
In particolare, i giudici di merito hanno precisato che la situazione della signora si era aggravata a seguito di uno sfratto per morosit e che non era contestato che ella vivesse nell’abitazione di una persona anziana che assisteva in cambio di ospitalit.
Quest’ultimo rappresenta un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimit, che indubbiamente integra la condizione di mancanza di indipendenza e autosufficienza economica che presupposto legale dell’attribuzione dell’assegno divorzile.