
08 Feb Il genitore ostacola il rapporto tra l`ex e il figlio? Scatta la condanna ex art. 614-bis c.p.c.
quanto deciso dal Tribunale di Milano nei confronti di una donna che con comportamenti ostruzionistici ostacolava i rapporti tra il bambino e suo padre
Lo ha deciso il Tribunale di Milano, sez. IX, con un decreto del 7 gennaio 2018 (qui sotto allegato) pronunciatosi in ambito di un procedimento ex art. 337-quinquies c.c. (revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli).
La vicenda
Il ricorrente aveva chiesto al giudice meneghino di ampliare e regolamentare il diritto di visita tra lui e il figlio, previo accertamento delle inadempienze poste in essere dalla madre del minore la quale, secondo la difesa attorea, con i suoi comportamenti ostruzionistici ostacolava i rapporti tra padre e figlio.
“Sanzioni punitive” alla madre che ostacola il rapporto padre-figlio
Allo stato dei fatti, il Tribunale ritene di confermare sia l’affidamento del minore al Comune, attribuendo espressamente all’ente la facolt, in caso di mancato accordo tra i genitori, di assumere decisioni nell’interesse del minore, sia il collocamento preferenziale presso la madre.
Dispone, inoltre, i tempi di frequentazione del bambino con il padre, precisando che entrambi i genitori dovranno impegnarsi fattivamente per facilitare i contatti telefonici tra il bambino e il genitore che in quel momento non con lui e che collaborino nel trasmettersi reciprocamente informazioni relative al figlio. Per i genitori previsto un percorso di supporto alla genitorialit in maniera congiunta, ma le statuizioni del Tribunale non si fermano qui.
In particolare, la madre viene ammonita ex art. 709-ter c.p.c. e invitata a cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole e ostativa connessa alla frapposizione dei descritti ostacoli nella frequentazione tra padre e figlio.
Ancora, quale ulteriore “sanzione punitiva” che possa fungere da deterrente a tali comportamenti, il Tribunale dispone, ex officio, in base all’art. 614-bis c.p.c. (Misure di coercizione indiretta), che la signora sia condannata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 30,00 per ogni volta in cui il minore sia “costretto a passare dall’abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l’attivit sportiva” e che sia altres condannata al pagamento, in favore dell’ex, della somma di euro 50,00 ogni volta in cui (in assenza di ragione oggettiva, ad esempio malattia certificata dal medico/pediatra di base del bambino) non sia consentito al padre di frequentare il minore nella giornata (con pernottamento) lui assegnata.