
14 Mag Matrimonio religioso nullo: addio mantenimento per la ex
di Lucia Izzo – La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullit del matrimonio, divenuta cos efficace anche per lo Stato italiano, travolge l’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione. Anche se passate in giudicato, tali statuizioni economiche non possono sopravvivere essendo venuto meno il presupposto per il riconoscimento dell’esborso, ovvero la permanenza del vincolo coniugale.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell’ordinanza n. 11553/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo nei confronti della moglie separata.
Nonostante il Tribunale avesse, in prima battuta, accolto la domanda dell’ex marito, questa veniva respinta a seguito del reclamo della moglie dalla Corte d’Appello: per i giudici, il sopravvenire della dichiarazione di nullit del matrimonio non avrebbe potuto determinare il venir meno del diritto alla percezione dell’assegno.
Una doglianza che appare fondata ai giudici di Cassazione i quali approfittano del provvedimento per fornire precisazioni sulla sorte da attribuire alle statuizioni economiche e patrimoniali contenute nella pronuncia di separazione personale dei coniugi divenuta cosa giudicata, in particolare all’assegno di mantenimento riconosciuto a uno degli ex qualora sopraggiunga il provvedimento che attribuisce efficacia civile alla sentenza ecclesiastica di nullit del vincolo.
Infatti, l’assegno divorzile sostanzialmente diverso dal contributo dovuto al coniuge separato, sia perch i due esborsi sono fondati su presupposti del tutto distinti, sia in quanto sono disciplinati in maniera autonoma e in termini niente affatto coincidenti.
La separazione di coniugi, precisa la Cassazione, non elide, anzi, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicch il dovere di assistenza materiale nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento conserva la sua efficacia e la sua pienezza, non presentando alcun aspetto di incompatibilit con la situazione, in ipotesi anche solo temporanea, di separazione.
In altri termini, non viene meno il rapporto coniugale, ma si determina solo una sospensione dei doveri di natura personale (fedelt, convivenza e collaborazione) con permanenza di quelli di natura patrimoniale, seppur adattati alla nuova situazione.
Mantenimento travolto dalla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullit del matrimonio
Ne deriva, del tutto plausibilmente, che a fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) dell’assegno di mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullit originaria di quel vincolo, non potranno resistere le statuizioni economiche relative al rapporto tra i coniugi contenute nella loro sentenza separazione, bench divenuta cosa giudicata.
In conclusione, appare irragionevole possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale queste dipendono. Bisogna, dunque, prendere atto del fatto che, una volta dichiarata l’invalidit originaria del vincolo matrimoniale, vengono meno il presupposto per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione personale e le statuizioni accessorie a esso connesse.