
15 Giu Processo civile: mai nulla la notifica irrituale se ha raggiunto lo scopo
Per la Cassazione valida la notificazione via PEC dopo aver convertito in immagine l’atto inizialmente formato su cartaceo avendo la notifica portato l’atto a conoscenza del destinatario
di Lucia Izzo – L’irritualit della notificazione via PEC non pu mai comportare la nullit della stessa se ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto, e cio lo scopo della sequenza notificatoria.
Quindi, la notifica della citazione in primo grado, effettuata via posta elettronica certificata (PEC) dopo un iniziale tentativo senza esito a mezzo del servizio postale, va considerata rituale se ha raggiunto il proprio scopo, anche se l’atto era prima stato formato su supporto cartaceo e poi legittimamente convertito in immagine digitale per la notifica stessa e il processo si poi svolto in modalit analogica.
La Corte d’Appello, in particolare, confermava la decisione nonostante le doglianze della societ, rimasta contumace in prime cure: per i giudici, la notifica della citazione in primo grado, effettuata via posta elettronica certificata (PEC) dopo un iniziale tentativo senza esito a mezzo del servizio postale, era rituale e, comunque, aveva raggiunto lo scopo.
Infatti l’atto, in uno alla relativa procura, era stato formato su supporto cartaceo e poi legittimamente convertito in immagine digitale per la suddetta notifica la cui corretta ricezione non era stata contestata, nell’ambito di un processo che, al di fuori della notificazione medesima, non si era svolto in forma telematica.
Anche in Cassazione non trovano seguito le doglianze prospettate dalla societ, inerenti gli artt. 3 bis e 11 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, che ritiene errata la decisione di escludere la nullit della notifica della citazione in primo grado.
Infine, la societ lamenta che nella relata della notifica non vi era menzione della notifica via PEC, contenendo essa solo indirizzi anagrafici, e non quelli elettronici come richiesto dalla norma in uno all’indicazione dell’elenco da cui erano stati tratti questi ultimi.
Vi sarebbe stata, infine, altra ragione di nullit integrata dalla violazione dell’art. 18 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, posto che non era stata allegata la procura con atto separato contenente la certificazione autografa.
Notifica via PEC: si pu scansionare l’originale cartaceo
La Corte territoriale, spiega il Collegio, senza alcuna contraddizione ha evidenziato che solo la notifica in questione era stata effettuata via PEC, mentre il processo si era poi svolto in modalit analogica. Inoltre, la notifica via PEC era avvenuta scansionando l’originale cartaceo come legittimamente poteva procedersi a fare, a mente del regime di cui alla legge n. 53 del 1994.
Sono rilievi corretti posto che lo stesso art. 19 bis del provvedimento, invocato dalla ricorrente, chiarisce che si riferisce alla diversa ipotesi in cui “l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico” e si tratta, cio, del documento nativo informatico, e non, come nel caso di specie, di quello nativo analogico – in cui l’originale cartaceo – comprensivo della procura, notificato via PEC.
Esso quindi diretto a stabilire quando la procura si debba considerare “in calce” ovvero riferibile all’atto difensivo, sia nel caso in cui la procura sia un documento nativo digitale, sia quando essa sia un documento nativo analogico, poi scansionato e allegato.
Nel caso in scrutinio invece, la procura, in originale cartaceo con relativa autenticazione, stato complessivamente scansionato e poi allegato al messaggio PEC, sicch all’originale non si applicano le norme del processo telematico, ferma la disciplina della PEC.
Valida la notifica irrituale via PEC se raggiunge il suo scopo
Venendo quindi alla notifica via PEC, e dunque alle pretese violazioni della legge n. 53/1994, nella versione “ratione temporis” applicabile, deve darsi continuit alla giurisprudenza che ha concluso nel senso che l’irritualit della notificazione via PEC non pu mai comportare la nullit della stessa se ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto, e cio lo scopo della sequenza notificatoria.
La stessa legge del 1994 conferma indirettamente all’art. 11 il principio desumibile dall’art. 156, terzo comma, c.p.c. poich stabilisce che la nullit delle notificazioni telematiche incorre qualora siano violate le relative norme (contenute negli articoli precedenti) “e, comunque, se vi incertezza sulla persona cui stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica“.
Correttamente, conclude il Collegio, nel caso di specie stato rilevato dai giudici a quo il raggiungimento dello scopo, atteso che, in relazione ai complessivi profili di censura, non stata contestata:
a) la riferibilit della procura al rappresentato che ne risultava firmatario e di cui manca l’indicazione del solo codice fiscale;
b) la sussistenza della procura stessa, e i poteri del soggetto che l’aveva rilasciata;
c) la ricezione della suddetta notifica, nella data indicata, a un indirizzo PEC effettivamente riferibile al destinatario correttamente individuato come tale.
N, per completezza, risultava censurata in appello, e neppure risulta censura in questa sede, la (peraltro attestata) conformit dell’atto scansionato a quello analogico, e quindi la sua sussistenza come tale, comprensivo della procura (cartacea) a margine e delle relative (e cartacee) sottoscrizioni.