
11 Giu Reato di appropriazione indebita: non punibile tra moglie e marito
Per la Cassazione cade l’imputazione di appropriazione indebita se gli ex consensualmente separati risultano riconciliati alla data dei fatti
di Lucia Izzo – Se i coniugi separati risultano riconciliati, il precedente decreto di omologa della separazione perde di efficacia a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale propria della vita coniugale.
Appropriazione indebita: non punibile l’ex separato se risulta la riconciliazione all’epoca dei fatti
Si tratta di una doglianza fondata poich l’art. 649 c.p. espressamente dichiara non punibile chi abbia commesso un reato contro il patrimonio in danno del coniugi non legalmente separato. Tuttavia, va analizzato nel dettaglio l’excursus temporale della vicenda per comprendere ove la Corte territoriale abbia sbagliato negando l’applicabilit della norma.
I coniugi, infatti, si erano consensualmente separati nel novembre 2007 e la separazione era stata omologata a febbraio 2008. Successivamente, l’ex marito aveva promosso l’azione civile volta al riconoscimento dell’intervenuta riconciliazione tra i coniugi, che era stata dichiarata con una sentenza del 2014.
Nel caso di specie, dunque, il giudice a quo ha rilevato come i fatti oggetto del giudizio fossero risalenti al 2010 e, pertanto, dovesse considerarsi inoperante la causa di non punibilit in ragione della natura non retroattiva della pronuncia civile.
Gli Ermellini ritengono tale conclusione sbagliata in quanto, secondo l’art. 157 c.c., i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
In sostanza, la sentenza ricognitiva della intervenuta riconciliazione determina la cessazione degli effetti della precedente separazione con caducazione del provvedimento di omologazione, ma non con effetto ex nunc come ritenuto erroneamente dai giudici di merito, bens a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale propria della vita coniugale.
Nel caso in esame, analizzati i provvedimenti prodotti dalle parti, risulta che la riconciliazione tra i coniugi dichiarata dalla Corte appello nel 2014 era in realt avvenuta gi dal 2008 e, dunque, da quel momento dovevano ritenersi cessati gli effetti della separazione.
In conclusione, per la condotta ex art. 646 c.p. risalente al 2010, data in cui i coniugi non erano pi separati proprio in ragione della precedente riconciliazione, deve ritenersi non punibile la ricorrente che ha commesso il fatto in danno del coniuge il quale in quel momento non era pi legalmente separato avendo la riconciliazione posto nel nulla il decreto di omologa della separazione avvenuta in precedenza.