
12 Ago Reato per il veterinario che omette di curare il cane
Per la Cassazione anche la condotta omissiva rileva per il reato di maltrattamento di animali e va valuta la sussistenza del dolo eventuale se la condotta tenuta senza necessit
Anche la condotta omissiva ha rilevanza penale per la configurazione dell’art. 544-ter c.p. e dovr, inoltre, verificarsi se a carico dell’imputato sia configurabile il dolo eventuale quando la condotta tenuta senza necessit.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, nel caso in esame si era in presenza di un comportamento omissivo, il che avrebbe escluso la configurazione del reato di cui all’art. 544-ter c.p. che, inoltre, avrebbe necessitato della sussistenza del dolo specifico, non ravvisabile nel caso di specie. Una motivazione giuridicamente errata secondo la Cassazione che ritiene di accogliere la contestazione del p.m. all’epilogo assolutorio del g.i.p.
Maltrattamento di animali anche se la condotta omissiva
Il delitto previsto dall’art. 544-ter c.p., spiegano gli Ermellini, delineato come reato a forma libera che d rilievo a due distinte condotte, ugualmente offensive del medesimo bene giuridico (il sentimento per gli animali): ossia il cagionare una lesione a un animale, ovvero il sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili, condotte che, in entrambi i casi, devono essere realizzate “per crudelt o senza necessit“.
Essendo a forma libera, concludono i giudici, il delitto pu essere realizzato anche con una condotta omissiva, purch l’agente sia destinatario di un obbligo giuridico di impedimento del verificarsi dell’evento lesivo.
Tale deve ritenersi proprio il veterinario che, ex art. 14 del codice deontologico dei medici veterinari, “ha l’obbligo, nei casi di urgenza ai quali presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacit e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”.
Sbaglia la sentenza ad aver, dunque, escluso la rilevanza penale della condotta ascritta solo perch di natura omissiva.
Il dolo nel delitto di maltrattamento di animali
Ma il provvedimento sbaglia anche ad aver prefigurato il dolo specifico. Invero, l’elemento soggettivo richiesto dal delitto in esame il dolo generico, che sussiste quando l’agente, in maniera deliberata, realizzi una delle condotte indicate dalla fattispecie in argomento “per crudelt o senza necessit”.
In particolare, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite (sent. n. 38343/2014), si ritiene configurabile il dolo eventuale con riguardo al delitto di maltrattamenti di animali, quantomeno nel caso in cui, come quello in esame, la condotta sarebbe stata tenuta “senza necessit”.
Questo si realizza quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilit di verificazione dell’evento concreto, ossia la lesione a un animale ovvero che lo stesso sia sottoposto a
sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili, e ci nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi.
Infine, non risulta nemmeno chiaro se, in relazione all’elemento soggettivo, in capo al veterinario sia prefigurabile il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, ovvero della colpa, il che escluderebbe la rilevanza penale della sua condotta. Di tali accertamenti di fatto, concludono i giudici, dovr occuparsi il giudice del rinvio.