
14 Apr Reato spiare il conto corrente dell`ex coniuge
Per la Cassazione si tratta di un accesso abusivo, pur se in possesso delle credenziali, non scriminabile dal fatto che i dati servono per difendersi nel giudizio di separazione
La condotta non scriminata ex art. 51 c.p. dalla circostanza che i dati sarebbero serviti per difendersi nell’ambito del procedimento di separazione: tale norma non pu spingersi, infatti, al punto da giustificare intromissioni indebite nella sfera di riservatezza della controparte processuale, neppure ove si invochi un diritto di difesa particolarmente ampio.
E’ reato spiare il conto corrente dell’ex senza autorizzazione
Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso si palesa inammissibile per genericit e manifesta infondatezza delle doglianze difensive.
Con una diffusa analisi dedicata alla documentazione prodotta, la Corte territoriale ha verificato che di conti correnti ve ne erano due: uno intestato a entrambi i coniugi, al quale era collegata l’unica chiavetta genera codici presente in atti, e l’altro, a cui si riferisce espressamente il capo di imputazione (richiamandone il numero), del quale era titolare la sola moglie.
E su quest’ultimo conto l’uomo non aveva alcuna valida autorizzazione a operare: pacifica la circostanza, infatti, che vede la copia di tale presunta autorizzazione all’imputato priva sia della sottoscrizione della donna che del timbro della banca.
Il ricorso da rigettare anche con riguardo alla tesi della presunta ravvisabilit della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p.: la norma in parola, precisa la Cassazione, non pu operare sino a consentire, a chi invochi una pur lata estensione del diritto di difesa, intromissioni indebite nella sfera di riservatezza di una controparte processuale.
La condotta di cui si adduce l’irrilevanza penale, conclude la sentenza, per essere scriminata deve pur sempre costituire una corretta estrinsecazione delle facolt inerenti al diritto che si pretende di aver esercitato. Il ricorso viene in toto dichiarato inammissibile.