
12 Lug Straining o mobbing, risarcito in ogni caso
Due facce della stessa medaglia, straining e mobbing rappresentano un’insieme di comportamenti ostili in ambiente lavorativo, potenzialmente dannosi per la salute del dipendente
L’ultima tra queste pronunce la sentenza n. 18164 del 10 luglio 2018 della Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro (sotto allegata).
Mobbing e straining: la Cassazione
La lettura di questa importante sentenza ci dice che la sostanza della vicenda che importa ai fini del decidere, non tanto la descrizione letterale che del fenomeno si da all’interno di un ricorso o di qualsiasi altro scritto difensivo a sostegno delle ragioni del dipendente leso da condotte vessatorie, pi o meno intense.
In buona sostanza: si adoperano differenti qualificazioni di tipo medico legale (straining e mobbing) solo per identificare comportamenti ostili potenzialmente idonei ad incidere sulla salute del dipendente, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare situazioni stressogene dannose.
L’intepretazione dell’art. 2087 c.c.
La pronuncia in commento segnala che da tempo ormai dell’art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro da parte dell’imprenditore) stata data una lettura ampia ed estensiva, costituzionalmente orientata al rispetto dei beni essenziali quali il diritto alla salute, la dignit umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 32, 41 e 2 della Costituzione.
Come qualificare la domanda in causa?
Nella causa qui commentata si posto il problema della qualificazione della domanda e della possibile violazione dell’art. 112 c.p.c.
Ebbene, la Corte ha risposto di no.
Si tratta, in effetti, di utilizzare differenti nozioni di tipo medico legale che aiutano a descrivere nel suo insieme il comportamento datoriale ostile e dannoso verso il dipendente.
In pratica
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